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Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2014 al 27 agosto 2020. 410 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto e fatte salve le definizioni di cui al comma 1-bis, le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilita' civile, nonche' le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

tolto: a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;

tolto: b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorita' preposta per conferire la responsabilita' in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, nonche' di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni;

tolto: c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilita' generale di un impianto nucleare o di un'attivita' o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, come specificato nell'autorizzazione;

tolto: c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale e' lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

tolto: c-ter) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attivita' attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;

tolto: c-quater) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;

tolto: c-quinquies) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o puo' essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: c-sexies) gestione del combustibile esaurito: tutte le attivita' concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;

tolto: c-septies) impianto di gestione del combustibile esaurito: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;

tolto: c-octies) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;

tolto: c-nonies)

tolto: stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230~art3 · fonte del testo