Art. 79 — Attribuzioni dell'esperto qualificato
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1995 al 27 agosto 2020. 534 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:
tolto: a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h);
tolto: b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
tolto: 1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonche' delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
tolto: 2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
tolto: 3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
tolto: 4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
tolto: c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
tolto: d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
tolto: e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o piu' apparecchi di misura individuali nonche' in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c). La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa puo' essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A puo' essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicita' almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attivita' e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonche' la valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attivita' stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230~art79 · fonte del testo
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