Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2009 al 27 agosto 2020. 372 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'articolo 28, comma 1, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o co l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'articolo 29, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni. Chi effettua le attivita' di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 32 e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro. Colui il quale effettua una delle attivita' di cui all'articolo 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 2, e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230~art137 · fonte del testo
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