Art. 28 — Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «da diporto» sono inserite le seguenti: «e da diporto utilizzate a fini commerciali» e dopo le parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'armatore»;
- b)dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
