Art. 27 — Titoli professionali del diporto
[1]Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
[2]«Art. 36-bis.
[3]Titoli professionali del diporto
[4]1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe. 2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilita' dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.».
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
