Art. 29 — Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «Obbligo di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche». All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.»;
  • b)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:
  • a)Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
  • b)Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
  • c)Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
  • d)Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.»;
  • c)dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validita', conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validita', anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonche' all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale. 6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:
  • a)gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;
  • b)gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
  • c)i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici mesi. 6-quater. La patente nautica di Categoria A e' conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.».

Testo vigente dal 29 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229~art29 · fonte del testo

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