All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente: «m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015))». 6 All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinquies) e' aggiunta la seguente: «z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)), a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso». 6 Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) del comma 1 dell'articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 luglio 2016, n. 122

6

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2013 al 23 luglio 2016. 16 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo tolto: 14 aggiunto: 16 del regolamento (tolto: CE) n. 659/1999aggiunto: UE) 2015/1589 del Consiglio, del tolto: 22 marzo 1999 aggiunto: 13 luglio 2015». All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 … e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo tolto: 14 aggiunto: 16 del regolamento (tolto: CE) n. 659/1999aggiunto: UE) 2015/1589 del Consiglio, del tolto: 22 marzo 1999 aggiunto: 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso». Entro il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 luglio 2016, n. 122

    La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art49 · fonte del testo

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