Art. 7-bis — Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi
((Al fine di agevolare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti in materia di processo civile dal Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la devoluzione del contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale";))
- b)((all'articolo 133, comma 1, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale".)) ((Ai fini della deflazione del contenzioso mediante l'adempimento spontaneo delle prescrizioni impartite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Agenzia medesima, nell'esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie, puo' assegnare al soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilita', un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti, ivi compresi quelli relativi alle misure di sicurezza, previsti dalla normativa di riferimento. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stabiliti i presupposti e le modalita' per l'attuazione del primo periodo del presente comma)).
Testo vigente dal 8 ottobre 2025
