Art. 1 — Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione

[1]Al codice del processo amministrativo, approvato con l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "arbitrato rituale di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile";
  • b)all'articolo 17, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.";
  • c)all'articolo 18, comma 8, le parole: "La ricusazione o l'astensione non hanno", sono sostituite dalle seguenti: "La ricusazione non ha";
  • d)all'articolo 20, nella rubrica, le parole: "del consulente" sono soppresse;
  • e)l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:

[2]"Art. 25.

[3]Domicilio

[4]1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

  • a)nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;
  • b)nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.";
  • f)all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.";
  • g)all'articolo 31, comma 1, dopo le parole "procedimento amministrativo" sono inserite le seguenti: "e negli altri casi previsti dalla legge";
  • h)all'articolo 32, comma 1, le parole: "dai Capi I e II del" sono sostituite dalla seguente: "dal";
  • i)all'articolo 33, nella rubrica le parole: "del giudice" sono soppresse;
  • l)all'articolo 44, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullita' degli atti e' rilevabile d'ufficio.";
  • m)all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.";
  • n)all'articolo 55, commi 8 e 10, le parole: "di discussione" sono sostituite dalle seguenti: "della discussione";
  • o)all'articolo 57, comma 1, le parole: "la sentenza", sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento" e dopo le parole: "nella sentenza" sono aggiunte le seguenti: "di merito";
  • p)all'articolo 67, comma 2, le parole: "e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile" sono soppresse;
  • q)all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: "repliche" sono inserite le seguenti: ", ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, ";
  • r)all'articolo 76, comma 4, il numero: "2" e' soppresso;
  • s)all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, dopo le parole: "dal comma 2" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ma il presidente del collegio puo' disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume";
  • 2)al comma 3, dopo le parole: "lettera a)", sono inserite le seguenti: "e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, "; e dopo la parola: "tranne" sono inserite le seguenti: ", nei giudizi di primo grado,";
  • t)all'articolo 95, comma 1, le parole: "L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, ", sono sostituite dalle seguenti: "L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata";
  • u)all'articolo 98, comma 1, la parola: "danno" e' sostituita dalla seguente: "pregiudizio";
  • v)all'articolo 99, comma 5, le parole: "sulla sentenza impugnata", sono sostituite dalle seguenti: "sul provvedimento impugnato";
  • z)all'articolo 101, comma 1, dopo le parole: "se sta in giudizio personalmente", sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 22, comma 3, ";
  • aa)all'articolo 108, comma 1, le parole: ", titolare di una posizione autonoma e incompatibile, " sono soppresse;
  • bb)all'articolo 111, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5.";
  • cc)all'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Puo' essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilita' o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.";
  • 2)il comma 4 e' soppresso;
  • dd)all'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Unitamente al ricorso e' depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato";
  • 2)il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonche', tra le parti nei cui confronti si e' formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che e' depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.";
  • ee)all'articolo 116, comma 1, le parole: "agli eventuali controinteressati." sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un controinteressato."; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni.";
  • ff)all'articolo 117, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.";
  • gg)all'articolo 119, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)alla lettera l), la parola: "2003" e' sostituita dalla seguente: "2002";
  • 2)dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le lettere: "m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
  • m-quater)le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
  • hh)all'articolo 120, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)dopo le parole "Il ricorso" sono inserite le seguenti ", principale o incidentale";
  • 2)dopo la parola "decorrente" sono inserite le seguenti: ", per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,";
  • 3)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine e' disciplinata dall'articolo 42.";
  • ii)all'articolo 125 il comma 4 e' cosi' sostituito: "4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:
  • a)alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  • b)alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
  • c)alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111";
  • ll)all'articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)alla lettera a), il n. 3) e' sostituito dal seguente: "3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attivita', di cui all'articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241";
  • 2)dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
  • 3)alla lettera l), dopo le parole: "Banca d'Italia," sono inserite le seguenti: "dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,";
  • 4)alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75";
  • 5)dopo la lettera z-bis) sono aggiunte le lettere: "z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;" "z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";
  • mm)all'articolo 134, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e quelle previste dall'articolo 123; ";
  • nn)all'articolo 135, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa";
  • 2)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75";
  • 3)la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ";
  • 4)la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata";
  • 5)alla lettera q) il segno: ". " e' sostituito dal seguente: "; ";
  • 6)dopo la lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti: "q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis); "; "q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter);"
  • oo)all'articolo 136, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.". 2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione e' registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione e' proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.";
  • 2)al comma 3 le parole: "segretario generale" sono sostituite dalla seguente: "segretariato";
  • 3)al comma 4 le parole: "del segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: " di un addetto al segretariato generale".
  • b)all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1, alla lettera g) il segno: ". " e' sostituito dal seguente: "; ";
  • 2)dopo la lettera g) e' aggiunta, in fine, la seguente: "g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria.";
  • 3)al comma 3 la parola: "trasmissione" e' sostituita dalla seguente: "comunicazione";
  • c)all'articolo 14, comma 1, la parola: "funzionario" e' sostituita dalla seguente: "impiegato". 3. Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)dopo il comma 5, e' inserito il seguente: " 5-bis.) All'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.";
  • 2)al comma 9 le parole: "del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalla seguente: "legislativo";
  • 3)dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: "17-bis. «L'articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e' cosi' sostituito: "11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo"»";
  • 4)al comma 19, alla lettera a) le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
  • 5)dopo il comma 19 e' inserito il seguente: "19-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 37, comma 4, secondo periodo, le parole "Il giudice adito" sono sostituite dalle seguenti: "Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito";
  • b)all'articolo 37, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.";
  • c)all'articolo 37, comma 5, le parole "sentenza di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di cui al comma 3 e al comma 4";
  • d)all'articolo 38, comma 1, le parole "o il tribunale amministrativo regionale competente," sono soppresse;
  • e)all'articolo 38, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.";
  • 6)al comma 23, le parole: "81, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "71, comma 2";
  • 7)al comma 25, le parole: "16 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo";
  • 8)dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti: "25-bis. Il comma 26-bis dell'art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e' sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.»"; "25-ter. L'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: "1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza e' determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo."; "25-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole "Il giudizio sulla relativa impugnazione e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo.";
  • b)all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)dopo il numero 6) e' inserito il seguente: "6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; ";
  • 2)al numero 11), dopo la parola "13; " sono inserite le seguenti: "da 23 a 27 compresi; ";
  • 3)dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti: "11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8;
  • 11-ter)legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9;
  • 11-quater)legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11; ";
  • 4)al numero 13), la parola "febbraio" e' sostituita dalla seguente: "aprile";
  • 5)al numero 14), dopo le parole: "19, comma 5; " sono inserite le seguenti: "20, comma 5-bis; ";
  • 6)al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "articolo 145-bis, comma 3; ";
  • 7)il numero 18) e' soppresso;
  • 8)al numero 23), e' aggiunta, in fine, la seguente parola: "16; ";
  • 9)dopo il numero 36, e' inserito il seguente: "36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis;".

[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/12/2011, n. 281 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 34/2019

    Ha colpito questo articolo
    6 marzo 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, che condiziona la domanda di equa riparazione in violazione delle ragionevole durata del processo alla presentazione, nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., con esclusione del periodo anteriore alla sua presentazione. Il tenore letterale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, inserito dalla legge n. 208 del 2015 - per cui l'ammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata è ora condizionata dalla intervenuta affermazione del rimedio preventivo dell'istanza di prelievo almeno sei mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo - ne implica chiaramente l'applicabilità (solo) pro futuro. In linea di principio, l'abrogazione (ancor più se implicita) di una norma opera ex nunc.

    Art. 3 c.p.a. · Art. 1 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 219/2013

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 2013

    Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2; 3 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a ), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011); 4 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 76 Cost.; 2, comma 1, lett. a ) e b ), 3, comma 1, lett. l ), 4, 15, comma 2, 48 -bis e 50 dello statuto valdostano. Infatti, le censurate disposizioni, non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

    Art. 1 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni · Art. 2 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 17 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 26 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

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