Codice civile

Art. 2441 c.c. — Diritto di opzione

[1]Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

[2]L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della societa'. ((Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della societa' con le modalita' sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese)).

[3]Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati ((o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione)), i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato ((o nel sistema multilaterale di negoziazione)) dagli amministratori, per conto della societa', entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno ((due sedute)), salvo che i diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti.

[4]Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati ((o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione)) lo statuto puo' altresi' escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una societa' di revisione legale. ((Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della societa' entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali)).

[5]Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

[6]Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

[7]Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa' e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.

[8]Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo' essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa' o di societa' che la controllano o che sono da essa controllate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

112

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 134, comma 1) che "Per le societa' con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e' ridotto alla meta'."

Testo vigente dal 15 settembre 2020

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Approfondimenti

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  • Posti gli accennati principi generali in tema di deliberazioni che importino mutamenti dell'atto costitutivo, il codice disciplina in modo particolare la materia delle variazioni del capitale sociale per la preponderante importanza che le relative deliberazioni hanno per i creditori sociali e per la società. Non c'è, si può dire, società per azioni, la quale nel corso della sua esistenza non modifichi il proprio capitale. Questa considerazione è di per sè sufficiente a stabilire l'utilità di una precisa regolamentazione della materia, onde risolvere, con un complesso di norme destinate ad avere larga applicazione, le questioni a cui ha dato luogo il silenzio del codice di commercio, e disciplinare contemporaneamente quei nuovi profili della materia stessa che mano a mano sono venuti richiamando l'attenzione dei legislatori dei vari paesi. È parso innanzi tutto opportuno stabilire (art. 2439) che i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte in numerario. Sotto l'impero del codice di commercio si è bensì negato che all'aumento del capitale si applichi la disposizione dell'art. 131 del codice stesso, il quale richiede il detto versamento all'atto della costituzione della società. Ma, quale che sia l'interpretazione della legge anteriore, non è certamente giusto, specie a tutela dei terzi, adottare una diversa disciplina in tema di capitale iniziale e in tema di aumento di capitale. Altra questione risolta è quella relativa alla legalità della delega al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale. Risolvendola in senso affermativo, il codice ha soprattutto tenuto conto che un'operazione di aumento di capitale richiede tempestività di decisione e deve perciò essere deliberata ed attuata, non solo nel momento in cui essa è veramente necessaria per la società, ma anche e soprattutto quando ricorrano le maggiori probabilità che vada a buon fine. Si è di conseguenza disposto (art. 2443) che con l'atto costitutivo, e anche con successive modificazioni di questo, possa attribuirsi al consiglio di amministrazione, per un periodo massimo di un anno, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, esclusivamente mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un determinato ammontare. Sarà dunque in questo caso il consiglio di amministrazione a decidere sulla convenienza e sulla tempestività dell'aumento; nè è a temersi che di tale facoltà il consiglio possa far uso contrastante con l'interesse della società e degli azionisti, poichè vale anche per l'ipotesi in esame il principio generale che le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti. Tale principio, già oggi spontaneamente seguito dalla grande maggioranza delle società, è infatti consacrato nel nuovo codice (art. 2441), considerando che l'aumento di capitale deliberato da una società, che in vari anni di oculata gestione abbia accumulato notevoli riserve, determina indubbiamente una situazione di favore per chi ne sottoscriva al valore nominale le nuove azioni. Ora, sarebbe ingiusto che di tale vantaggio non dovessero usufruire i soci, i quali, rinunciando ad una parte degli utili dell'impresa, hanno per l'appunto reso possibile la formazione di tale riserva. Si è ritenuto perciò opportuno di affermare espressamente che le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo, s'intende, che si tratti di azioni che debbono essere liberate mediante conferimenti in natura. L'esclusione del diritto di opzione per le azioni munite di particolari privilegi si spiega poi agevolmente, considerando come questi vengono generalmente concessi per attrarre alla società nuovi capitali che essa non otterrebbe senza l'allettamento costituito dall'offerta di speciali vantaggi. In questi casi l'aumento di capitale è generalmente preceduto da trattative con determinati gruppi, i quali si inducono alla sottoscrizione delle nuove azioni in vista della posizione privilegiata ad essi assicurata, e sarebbe perciò un non senso parlare in simili ipotesi di un diritto di opzione a favore di quegli stessi azionisti che, per mezzo degli organi sociali, cercano al difuori della propria cerchia chi apporti alla società il contributo di una nuova linfa finanziaria. È parso peraltro opportuno, per non irrigidire eccessivamente il sistema, consentire che con la deliberazione di aumento del capitale possa escludersi il diritto di opzione anche per le azioni ordinarie; ma, affinchè tale esclusione resti circondata dalle necessarie garanzie, si dispone che la medesima debba innanzi tutto essere giustificata da una ragione di interesse sociale e debba in ogni caso essere approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione. Sempre in tema di aumento di capitale, si è ritenuto infine opportuno disciplinare anche i così detti trasferimenti di riserve a capitale, e cioè quella operazione assai comune con la quale una società imputa a capitale le riserve accumulate adeguando in tal modo il capitale nominale a quello effettivamente investito nell'impresa sociale. Il principio generale posto dall'art. 2442 è che le nuove azioni emesse in conseguenza del trasferimento di riserva a capitale devono essere gratuitamente assegnate ai soci in proporzione di quelle da essi possedute.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 994

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1942

1942oggi
  1. 15 settembre 2020 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 17 luglio 2020 — 15 settembre 2020per 2 mesi
  3. 21 agosto 2014 — 17 luglio 2020per 6 anni
  4. 13 novembre 2012 — 21 agosto 2014per un anno
  5. 8 gennaio 2011 — 13 novembre 2012per un anno
  6. 7 aprile 2010 — 8 gennaio 2011per 9 mesi
  7. 14 gennaio 2005 — 7 aprile 2010per 5 anni
  8. 1 gennaio 2004 — 14 gennaio 2005per un anno
  9. 9 dicembre 2000 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  10. 1 luglio 1998 — 9 dicembre 2000per 2 anni
  11. 5 marzo 1986 — 1 luglio 1998per 12 anni
  12. 9 giugno 1974 — 5 marzo 1986per 12 anni
  13. 4 aprile 1942 — 9 giugno 1974testo originarioper 32 anni

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2020 al 15 settembre 2020. 61 parole tolte, 73 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'offerta di opzione deve essere depositata tolto: per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso … sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazioneaggiunto: , o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta tolto: sul aggiunto: nel sito internet della societa' con le modalita' sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione aggiunto: dell'offerta nel registro delle imprese.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione tolto: nella sottoscrizione aggiunto: nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, tolto: la societa' puo' prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte. aggiunto: i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della societa', entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti.

… societa' con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione aggiunto: lo statuto puo' altresi' escludere il diritto di opzione tolto: puo' essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, tolto: o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle … legale o da una societa' di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione aggiunto: nonche' i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata tolto: sul aggiunto: nel sito internet della societa' entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2441 · fonte del testo

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