Art. 8 — Piani di risoluzione
Il piano di risoluzione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23 e' riesaminato, oltre che nei casi previsti dal paragrafo 6 del medesimo articolo 12, anche dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce, al fine di collaborare alla predisposizione e al tempestivo aggiornamento del piano, conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia nei termini e nelle modalita' da questa stabiliti.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
