[1]Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unita' navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I:

  • a)alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri; ovvero b)

[2]alle navi nuove per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T e' pari o superiore in volume a 100 m³, indipendentemente dalla lunghezza. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle seguenti unita' navali nuove:

  • a)ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unita' navali;
  • b)alle navi da passeggeri;
  • c)ai galleggianti. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unita' navali:
  • a)alle navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
  • b)alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale;
  • c)alle navi militari e da guerra, nonche' alle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
  • d)alle navi della navigazione marittima, che
  • 1)navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea;
  • 2)navigano temporaneamente nelle acque interne, purche' provviste: 2.1) di un certificato attestante la conformita' alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformita' alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformita' alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o 2.2) di un certificato rilasciato in conformita' al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, ovvero ad altra disposizione dello Stato di bandiera attuativa della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui all'alinea precedente; o 2.3) di un certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera per le unita' da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui al numero 2.1).

Testo vigente dal 20 marzo 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22~art1 · fonte del testo

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