Ai fini del presente decreto, si intende per:
- a)«amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b)«autorita' competente»: gli uffici della Motorizzazione civile;
- c)«convenzioni internazionali»: le convenzioni vigenti di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori:
- 1)la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
- 2)la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
- 3)la convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
- d)«formazione di coppia»: un insieme di unita' navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali e' collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso;
- e)«galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non sia una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante;
- f)«galleggiante speciale»: unita' galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, come nel caso di gru, attrezzature per il dragaggio, battipali ed elevatori;
- g)«impianto galleggiante»: unita' galleggiante che di norma non e' destinata a essere spostata, come stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni;
- h)«immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il punto piu' basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
- i)«larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame, esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili;
- l)«lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;
- m)«nave»: nave addetta alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
- n)«nave addetta alla navigazione interna»: nave addetta esclusivamente o principalmente alla navigazione interna;
- o)«nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporta piu' di dodici passeggeri, oltre l'equipaggio;
- p)«navi e imbarcazioni da diporto»: le navi e le imbarcazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- q)«navigazione interna»: la navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne;
- r)«organismo di classificazione»: il soggetto giuridico e i soggetti da esso controllati e collegati, riconosciuti ai sensi dell'articolo 19, che effettuano compiti e valutazioni di conformita' tecnica delle unita' navali di cui agli allegati II, III e IV;
- s)«rimorchiatore»: nave destinata al trasporto per acqua a scopo di rimorchio;
- t)«spintore»: nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di una nave o un convoglio;
- u)«unita' navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
- v)«unita' navali nuove»: unita' la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018;
- z)«unita' veloce»: qualsiasi unita' navale motorizzata in grado di raggiungere velocita' superiori a 21,6 nodi rispetto all'acqua;
- aa)«volume d'immersione»: il volume immerso della nave espresso in metri cubi.
Testo vigente dal 5 ottobre 2018
