Il presente decreto si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne:
- a)navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
- b)navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione e' pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
- c)rimorchiatori e spintori destinati a:
- 1)rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);
- 2)rimorchiare o spingere galleggianti speciali;
- 3)spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;
- d)navi passeggeri;
- e)navi per le quali e' richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f)galleggianti speciali. Il presente decreto non si applica alle persone:
- a)che navigano per sport o svago;
- b)che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente;
- c)che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza;
- d)che effettuano esclusivamente percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri, o percorsi su base stagionale.
Testo vigente dal 7 gennaio 2022
