Art. 3 — Certificato comunitario per la navigazione interna
Le unita' navali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono munite di un certificato comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorita' competente secondo il modello previsto nella parte I dell'Allegato V ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. L'autorita' competente istituisce altresi' il registro dei certificati comunitari per la navigazione interna, secondo il modello previsto dall'Allegato VI. Il certificato comunitario per la navigazione interna e' tenuto a bordo dell'unita' navale. Le unita' navali cui si applica il presente decreto sono munite del certificato comunitario appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone 1, 2, 3, 4 ed R degli Stati membri, tenuto anche conto degli Allegati III e IV.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
