Ai fini del presente decreto, si intende per:
- a)Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b)autorita' competenti: gli Uffici della Motorizzazione civile;
- c)organismo di classificazione autorizzato: l'organismo tecnico riconosciuto ai sensi dell'allegato VII;
- d)certificato comunitario per la navigazione interna: un certificato rilasciato ad una unita' navale dall'autorita' competente, ovvero, dalla rispettiva autorita' competente di ogni Stato membro, che attesta la conformita' ai requisiti tecnici stabiliti dalla direttiva 2006/87/CE nella sua versione aggiornata;
- e)navigazione interna: la navigazione effettuata in acque diverse da quelle marittime;
- f)unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante;
- g)nave nuova: una unita' navale la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, dopo il 30 dicembre 2008. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- 1)ha inizio la costruzione identificabile con una unita' navale specifica;
- 2)ha avuto inizio, per quella determinata unita' navale, la sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o del cinque per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
- h)nave esistente: una unita' navale che non sia una nave nuova;
- i)nave della navigazione marittima: una unita' navale certificata per la navigazione marittima;
- l)nave della navigazione interna: una unita' navale destinata esclusivamente o principalmente alla navigazione interna;
- m)nave da passeggeri: una nave che trasporti piu' di dodici passeggeri, oltre all'equipaggio;
- n)nave traghetto (ro-ro/cargo): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;
- o)nave traghetto-passeggeri (ro-ro/pax): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;
- p)rimorchiatore: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
- q)spintore: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
- r)formazione di coppia: un insieme di unita' navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali e' collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
