Art. 2 (Allegato VIII)
Se nel corso dell'ispezione di cui all'articolo 1 le autorita' competenti rilevano che il certificato non e' conservato a bordo o che la nave e' manifestamente causa di pericolo, tali autorita' possono vietare alla nave di proseguire il viaggio finche' non sono state adottate le necessarie misure riparatrici. Le autorita' possono inoltre imporre interventi che permettano alla nave, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove verranno effettuati ispezioni o riparazioni. L'autorita' che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato e' informata entro 7 giorni.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
