Art. 1 (Allegato VIII)
[1]ALLEGATO VIII (previsto dall'articolo 15, comma 2) NORME PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
[2]Articolo 1
[3]Se nel corso di un'ispezione le autorita' competenti rilevano che il certificato di una determinata nave non e' valido o che la nave non soddisfa i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidita' o la non conformita' ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario della nave o un suo rappresentante adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L'autorita' che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato e' informata entro 7 giorni.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
