Art. 15 — Accertamenti supplementari ed ispezioni
La vigilanza sulla rispondenza dei requisiti tecnici di cui al presente decreto spetta all'autorita' competente. L'autorita' competente puo' accertare in qualsiasi momento, ai sensi dell'Allegato VIII, se l'unita' navale e' in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformita' dell'unita' navale a quanto in esso dichiarato. Essa puo' altresi' accertare se l'unita' navale rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione. L'autorita' competente, se ritiene che una unita' navale adibita alla navigazione su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benche' risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale ai sensi dell'Allegato II, puo' sospenderne l'attivita', ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro sette giorni all'Autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
