Art. 15 — Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici indicano alle autorita' di sorveglianza che ne facciano richiesta:
- a)qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro apparecchiature radio;
- b)qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito apparecchiature radio. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornita un'apparecchiatura radio e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito un'apparecchiatura radio.
Testo vigente dal 14 luglio 2016
