(( Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta:

  • a)qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione o insiemi;
  • b)qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26

2

con decorrenza dal 19 luglio 2016

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Testo vigente dal 19 marzo 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93~art4septies · fonte del testo