Art. 4-septies — Identificazione degli operatori economici
(( Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta:
- a)qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione o insiemi;
- b)qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26
2con decorrenza dal 19 luglio 2016
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Testo vigente dal 19 marzo 2016
