Art. 8 — Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne fanno richiesta:
- a)qualsiasi operatore economico che ha fornito loro materiale elettrico;
- b)qualsiasi operatore economico cui hanno fornito materiale elettrico. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti materiale elettrico e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito materiale elettrico.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
