Art. 10 — Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne fanno richiesta:
- a)qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un prodotto;
- b)qualsiasi operatore economico cui essi hanno fornito un prodotto. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui e' stato loro fornito un prodotto e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un prodotto.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
