Art. 12 — Identificazione degli operatori economici
Su richiesta, gli operatori economici identificano per le autorita' di vigilanza del mercato:
- a)qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
- b)qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto. Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorita' di vigilanza del mercato l'operatore economico che ha fornito loro il prodotto. Gli importatori privati sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 3, per un periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il prodotto.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
