Art. 7-septies — Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne fanno richiesta:
- a)qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un apparecchio;
- b)qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un apparecchio. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti apparecchi e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito apparecchi.
Testo vigente dal 26 maggio 2016
