Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne fanno richiesta:

  • a)qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un apparecchio;
  • b)qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un apparecchio. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti apparecchi e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito apparecchi.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194~art7septies · fonte del testo