Art. 52 — VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
3 massime che riguardano l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile della violazione nonché nella “parte di esclusione dell’applicazione del 'favor reì alle sanzioni amministrative”. Non sono stati, infatti, proposti profili ulteriori rispetto a quelli già presi in esame dalla Corte nelle ordinanze n. 140 del 2002 e n. 501 del 2002, di manifesta infondatezza di identiche questioni sollevate dagli stessi rimettenti: in queste è stato affermato che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina. Né il differente e più favorevole trattamento non irragionevolmente riservato alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie – materie di innegabile peculiarità – si presta ad essere messo a raffronto con la disciplina dettata dalle norme impugnate, né tantomeno ad essere esteso in via generale, trasformandosi da eccezione in regola. - In tema di trattamento differenziato di violazioni analoghe commesse in tempi diversi, ricordata la citata ordinanza n. 140/2002.
Art. 1 Modifiche al sistema penale · Art. 52 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 7 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio · Art. 3 cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nella parte in cui ha depenalizzato i reati concernenti la omessa tenuta dei registri di carico e scarico relativi alla produzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi, e l'omessa comunicazione nei termini della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti, in quanto l'art. 2, lettera d), della legge di delega non precludeva al legislatore delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio della materia in esame. - In senso conforme, v. sentenza n. 456/1998; ordinanze n. 193/1999, n. 267/1999, n. 86/2001. M.R.
Art. 52 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 56 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in quanto questioni identiche sono state già ritenute non fondate con la sentenza n. 456 del 1998. - Per identica questione si vedano la sentenza n. 456/1998 e le ordinanze n. 193/1999, n. 267/1999. M.R.
Art. 52 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 56 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 76, 77, 3, 9, comma secondo, e 32 Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), in quanto, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la medesima questione è stata dichiarata non fondata con sent. n. 456/1999 e manifestamente infondata con ord. n. 193/1999 e non risultano addotti argomenti nuovi o comunque tali da indurre la Corte a rivedere il proprio orientamento; con riferimento all'art. 3 Cost., non può dirsi che la scelta del legislatore delegato si presenti come irragionevole, rispetto all'ambito di discrezionalità ad esso consentito, ne' tale da realizzare una irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi - assunta come 'tertium comparationis' - dell'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, trattandosi di condotte fra loro manifestamente disomogenee e aventi diversi caratteri di pericolosità; con riferimento agli artt. 9 e 31 Cost., non può invocarsi la protezione costituzionale di determinati interessi, in assenza di obblighi di penalizzazione ricavabili dalla Costituzione, come fondamento per l'estensione della sanzione penale a condotte che il legislatore, unico abilitato a individuare i reati e le pene, non abbia ritenuto di sottoporre a tale sanzione; con riferimento all'art. 11 Cost., le direttive comunitarie attuate con il d.lgs. n. 22 del 1997 non contengono alcuna disposizione che vincoli gli Stati membri ad adottare sanzioni penali per le violazioni alle norme attuative delle medesime, ne' nella specie può affermarsi una evidente inadeguatezza delle sanzioni comminate a rendere effettiva l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme comunitarie. - S. nn. 317/1996, 447 e 456/1998; O. n. 193/1999
Art. 52 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 3 cost.
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, primo comma, lett. d) l. 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sent. n. 156/1998 e non vengono addotti argomenti nuovi, ne' comunque tali da indurre la Corte a rivedere le proprie determinazioni. - S. n. 456/1998.
Art. 52 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 76 cost. · Art. 2 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993 · Art. 56 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
Non è fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d), l. 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nel testo modificato dall'art. 7, commi 11, 12 e 13, d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni ad d.lgs. n. 22 del 1997) - con il quale si comminano sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità competenti delle qualità e quantità di rifiuti prodotti ovvero fatti oggetto di determinate attività (comma 1), nonché degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti (comma 2) - sia perché, con riferimento al criterio della delega che imponeva di far "salva l'applicazione delle norme penali vigenti" - posto che la clausola in questione deve interpretarsi, in senso più restrittivo, come intesa a precludere al Governo la possibilità di incidere, traendo occasione dalla nuova disciplina di origine comunitaria di determinate materie, sulla disciplina penale più generale di fonte codicistica o comunque afferente ad ambito e ad interessi che, per quanto implicati anche nella nuova disciplina, in essa non si esauriscano - in presenza di una nuova compiuta disciplina dell'intera materia, non era precluso al legislatore delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio che a tale disciplina accede; sia perché, con riferimento al criterio della delega, secondo cui avrebbero dovuto essere assoggettate a sanzioni penali le infrazioni che "ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" - posto che tale indicazione si configura, nella legge di delegazione, come un limite alla facoltà del legislatore delegato di stabilire sanzioni penali, più che come una direttiva che lo vincolasse a prevedere siffatte sanzioni - non può negarsi che il legislatore delegato potesse scegliere, in base ad un apprezzamento largamente discrezionale, se ricorrere alle sanzioni penali o a quelle amministrative in relazione alle violazioni in oggetto, tenuto conto che esse non concernono condotte direttamente pregiudizievoli per l'ambiente, ma condotte in contrasto con obblighi formali, sia pure strumentali al migliore controllo sull'attività, potenzialmente pericolosa per l'ambiente, di produzione e di smaltimento di rifiuti; sia, infine, perché la repressione penale non costituisce, di per sé, l'unico strumento di tutela di interessi come quello ambientale, ben potendo risultare altrettanto, e persino più, efficaci altri strumenti anche sanzionatori, specialmente quando si tratti di regolare e controllare, più che condotte individuali (le uniche assoggettabili a pena, in forza del principio di personalità della responsabilità penale), attività di impresa. - S. n. 53/1997. red.: S. Di Palma
Art. 52 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Pescara, sezione distaccata di S. Valentino in A.C., e al pretore di Pescara. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelli…
Art. 52 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1997 al 29 aprile 2006. 458 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell' infrazione e dall' amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorativeannue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-05;22~art52 · fonte del testo
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