Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 245/2003

    Questione infondata
    15 luglio 2003

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile della violazione nonché nella “parte di esclusione dell’applicazione del 'favor reì alle sanzioni amministrative”. Non sono stati, infatti, proposti profili ulteriori rispetto a quelli già presi in esame dalla Corte nelle ordinanze n. 140 del 2002 e n. 501 del 2002, di manifesta infondatezza di identiche questioni sollevate dagli stessi rimettenti: in queste è stato affermato che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina. Né il differente e più favorevole trattamento non irragionevolmente riservato alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie – materie di innegabile peculiarità – si presta ad essere messo a raffronto con la disciplina dettata dalle norme impugnate, né tantomeno ad essere esteso in via generale, trasformandosi da eccezione in regola. - In tema di trattamento differenziato di violazioni analoghe commesse in tempi diversi, ricordata la citata ordinanza n. 140/2002.

    Art. 1 Modifiche al sistema penale · Art. 52 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 7 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 150/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nella parte in cui ha depenalizzato i reati concernenti la omessa tenuta dei registri di carico e scarico relativi alla produzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi, e l'omessa comunicazione nei termini della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti, in quanto l'art. 2, lettera d), della legge di delega non precludeva al legislatore delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio della materia in esame. - In senso conforme, v. sentenza n. 456/1998; ordinanze n. 193/1999, n. 267/1999, n. 86/2001. M.R.

    Art. 52 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 56 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

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  • Ordinanza n. 86/2001

    Questione infondata
    30 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in quanto questioni identiche sono state già ritenute non fondate con la sentenza n. 456 del 1998. - Per identica questione si vedano la sentenza n. 456/1998 e le ordinanze n. 193/1999, n. 267/1999. M.R.

    Art. 52 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 56 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1997 al 29 aprile 2006. 458 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell' infrazione e dall' amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorativeannue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-05;22~art52 · fonte del testo

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