Corte costituzionale

Ordinanza n. 285/1998

Altra decisione · depositata il 17/07/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE

sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promossi con due

ordinanze emesse il 9 aprile ed il 19 marzo 1997 dal pretore di

Pescara, sezione distaccata di San Valentino in A.C. e con ordinanza

emessa il 9 ottobre 1997 dal pretore di Pescara, rispettivamente

iscritte ai nn. 37, 38 e 157 del registro ordinanze 1998 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 12, prima serie

speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che il pretore di Pescara, sezione distaccata di S.

Valentino in A.C., con due ordinanze identicamente motivate, emesse

il 9 aprile e il 19 marzo 1997, pervenute a questa Corte entrambe il

15 gennaio 1998, e iscritte rispettivamente al n. 37 e al n. 38 del

r.o. del 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 76, 3, 9, secondo comma, e 32 della

Costituzione, dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE

sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio), che punisce con sanzioni amministrative le condotte di

omessa comunicazione alle autorità competenti della qualità e

quantità di rifiuti prodotti, nonché di omessa o incompleta tenuta

dei registri di carico e scarico dei rifiuti, condotte

precedentemente configurate come reati contravvenzionali dagli

articoli 3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto legge 9 settembre

1988, n. 397, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9

novembre 1988, n. 475;

che tale sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente in

contrasto con i principi e i criteri direttivi dettati per

l'esercizio della delega dall'art. 2, lettera d), della legge 22

febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee -

legge comunitaria 1993), sulla cui base è stato emanato il decreto

legislativo n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76 della

Costituzione;

che infatti, in primo luogo, secondo il giudice a quo, la legge

di delega, prevedendo che fosse fatta "salva l'applicazione delle

norme penali vigenti", avrebbe imposto al Governo di mantenere

integralmente le fattispecie penali già previste come tali nelle

materie oggetto della delega;

che comunque, sempre secondo il remittente, la previsione, nella

legge di delega, di sanzioni penali o amministrative identiche a

quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti "per

violazioni che siano omogenee e di pari offensività", la

prescrizione del "mantenimento dei livelli di protezione ambientale

previsti dalla normativa nazionale ove più rigorosi di quelli

derivanti dalla normativa comunitaria" (art. 36, lettere b) e c),

della legge n. 146 del 1994), e l'indicazione secondo cui andavano

previste sanzioni penali nei casi in cui le infrazioni ledano o

espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del

tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24

novembre 1981, n. 689, fra i quali dovrebbero annoverarsi gli

interessi di tutela ambientale protetti dalla disciplina dei rifiuti,

avrebbero precluso la depenalizzazione delle fattispecie considerate;

che, ad avviso del giudice a quo, non si potrebbe giustificare la

scelta del legislatore delegato in base al carattere formale degli

inadempimenti sanzionati, poiché la tutela dell'interesse protetto

si baserebbe sulle verifiche e sui controlli preventivi e successivi

circa le modalità di gestione dei rifiuti; e del resto lo stesso

legislatore delegato avrebbe mostrato di non attribuire in via

generale una rilevanza solo formale alle violazioni in questione, sia

prevedendo sanzioni amministrative attenuate per casi di

incompletezza o inesattezze meramente formali dei registri di carico

e scarico, sia tenendo conto, nella disciplina degli obblighi di

comunicazione e di tenuta dei registri, delle dimensioni

dell'attività, con esoneri e semplificazioni per i casi di minore

rilevanza;

che inoltre, secondo il remittente, l'obbligo di comunicazione

costituirebbe la necessaria premessa per l'accertamento delle

fattispecie tuttora penalmente sanzionate, anche tenendo conto della

finalità fondamentale dello stesso decreto legislativo di assicurare

un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; che

pertanto la depenalizzazione delle violazioni in esame sarebbe in

contrasto con il principio di ragionevolezza; darebbe luogo a

disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al caso di

violazione, penalmente sanzionata, degli obblighi di iscrizione e di

comunicazione previsti, per talune attività, dagli articoli 30, 31,

32 e 33 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997; e contrasterebbe, nei

suoi riflessi concreti, con l'effettiva tutela dei diritti

fondamentali alla salute e all'ambiente;

che il pretore di Pescara, con ordinanza del 9 ottobre 1997,

pervenuta a questa Corte il 4 marzo 1998, iscritta al n. 157 del r.o.

del 1997, ha sollevato a sua volta questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 52 del d.lgs. n. 22 del 1997, in

riferimento agli stessi parametri e con argomentazioni dello stesso

tenore di quelle svolte nelle ordinanze di cui sopra si è riferito.

Considerato che i giudizi, aventi il medesimo oggetto, possono

essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione,

le disposizioni impugnate, contenute nell'art. 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo n. 22 del 1997, sono state novellate dall'art.

7, commi 12 e 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,

che ne ha modificato il contenuto, in particolare prevedendo sanzioni

amministrative attenuate per determinate ipotesi;

che spetta ai giudici remittenti valutare la rilevanza, ai fini

dei rispettivi giudizi, dello jus superveniens rappresentato dalle

citate disposizioni del d.lgs. n. 389 del 1997;

che deve quindi provvedersi alla restituzione degli atti alle

autorità remittenti per una nuova valutazione delle questioni

sollevate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Pescara, sezione distaccata di S. Valentino in A.C., e al pretore di

Pescara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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