Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e

2, e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e94/62/CEE sugli imballaggi e sui

rifiuti di imballaggio), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio

1997 dal pretore di Roma, iscritta al n. 718 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 maggio 1997, pervenuta a

questa Corte il 27 ottobre 2000, il pretore di Roma ha sollevato, in

riferimento agli artt. 76, 77 e 9, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2,

e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE

sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio);

che il remittente osserva che le norme che prevedevano i

reati contravvenzionali per i quali si procede- concernenti la omessa

tenuta dei registri di carico e scarico relativi alla produzione di

rifiuti speciali e tossiconocivi, e l'omessa comunicazione nei

termini della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti -,

vale a dire gli artt. 3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto legge

9 settembre 1988, n. 397 (convertito, con modificazioni, nella legge

9 novembre 1988, n. 475), sono state abrogate dall'art. 56 del d.lgs.

n. 22 del 1997, mentre l'art. 52 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997

punisce oggi quei comportamenti omissivi con una sanzione

amministrativa pecuniaria;

che la sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente in

contrasto, in primo luogo, con i principi e criteri direttivi dettati

dalla legge di delega 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alla Comunità europea - legge comunitaria 1993), sulla cui base (a

seguito della sostituzione del termine originario della delega,

disposta dall'art. 6, comma 1, della legge n. 52 del 1996) è stato

emanato il d.lgs. n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76

della Costituzione, sia perché la norma di delega, prevedendo che

fosse fatta "salva l'applicazione delle norme penali vigenti",

avrebbe vietato di degradare ad illeciti amministrativi comportamenti

già penalmente sanzionati; sia perché l'interesse alla tutela

dell'ambiente, a presidio del quale sono dettate le norme in

questione, rientrerebbe nell'ambito degli interessi generali

dell'ordinamento interno "del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34

e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689", per i quali la citata

norma di delega prevede l'impiego di sanzioni penali; sia infine

perché la stessa norma di delega,

imponendo di prevedere sanzioni identiche a quelle comminate per

fattispecie omogenee e di pari offensività, precluderebbe a sua

volta la depenalizzazione delle condotte considerate, e impedirebbe

modifiche del quadro sanzionatorio per condotte riconducibili alla

medesima ratio di altre relative a materie "vicine", non interessate

dalla delega;

che la disposta depenalizzazione contrasterebbe inoltre con

l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, giacché sarebbe leso il

bene della protezione dell'ambiente;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

e comunque infondata.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 456 del 1998 e con

ordinanze n. 193 e n. 267 del 1999, successive all'ordinanza di

rimessione introduttiva del presente giudizio, e da ultimo con

l'ordinanza n. 86 del 2001, ha già esaminato analoghe questioni,

sollevate in riferimento agli stessi parametri e sotto i medesimi

profili, dichiarandole non fondate e manifestamente infondate;

che, in particolare, la Corte ha ritenuto che l'art. 2,

lettera d, della legge di delega non precludeva al legislatore

delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio nella materia,

oggetto, sulla base della stessa delega, di una nuova compiuta

disciplina, restando entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 1,

lettera d, terza proposizione, della medesima legge n. 146 del 1994;

che il riferimento agli interessi "del tipo di quelli tutelati dagli

articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" si configura

come un limite alla facoltà del legislatore delegato di stabilire

nuove sanzioni penali, più che come una direttiva che lo vincolasse

a prevedere comunque siffatte sanzioni, sicché il legislatore

delegato poteva scegliere, in base ad un apprezzamento largamente

discrezionale, se ricorrere alle sanzioni penali - che non

costituiscono l'unico strumento di tutela degli interessi ambientali

- o a quelle amministrative in relazione alle violazioni in esame,

non potendosi d'altra parte meccanicamente ricavare dal tipo di

sanzione l'esistenza di un diverso livello di protezione

dell'ambiente, anche tenuto conto che la scelta delle sanzioni è

legata essenzialmente ad una valutazione, ampiamente discrezionale,

di efficacia e di proporzionalità delle medesime; e che non vale il

richiamo al criterio della identità delle sanzioni rispetto ad altre

violazioni già punite a titolo di reato dalla legislazione

previgente e aventi caratteristiche di omogeneità e di pari

offensività, trattandosi nella specie di infrazioni specificamente

riferite alla disciplina dei rifiuti, in ordine alle quali non è

dato rinvenire nella legislazione vigente, rispetto ad altre

violazioni, termini di raffronto così stringenti da far ritenere

imposta una identità di sanzioni (ordinanza n. 267 del 1999);

che, quanto alla denunciata violazione dell'art. 9, secondo

comma, della Costituzione, la Corte ha affermato che non è possibile

invocare la protezione costituzionale dell'interesse alla tutela

dell'ambiente, in assenza di obblighi di penalizzazione ricavabili

dalla Costituzione, come fondamento per l'estensione della sanzione

penale a condotte che il legislatore, unico abilitato a individuare i

reati e le pene, non abbia ritenuto di sottoporre a tale sanzione

(ordinanze n. 267 del 1999 e n. 86 del 2001);

che l'odierna ordinanza di rimessione, di tenore identico a

quella esaminata con l'ordinanza n. 86 del 2001, non prospetta

argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte,

sicché la questione appare manifestamente infondata sotto ogni

profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma

1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui

rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 9,

secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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