Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto

legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al

d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti

pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), promosso con

ordinanza emessa il 21 settembre 1998 dal pretore di Ancona, sezione

distaccata di Senigallia, iscritta al n. 839 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 settembre 1998, pervenuta

a questa Corte il 5 novembre 1998, il pretore di Ancona, sezione

distaccata di Senigallia, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui

rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre

1997, n. 389;

che il remittente osserva che il reato contravvenzionale per il

quale si procede, concernente l'omessa comunicazione dei dati

relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, era previsto

dagli artt. 3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto legge n. 397 del

1988, abrogati dall'art. 56 del d.lgs. n. 22 del 1997, e che l'art.

52 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997 punisce oggi quel comportamento

omissivo con una sanzione amministrativa pecuniaria;

che tale sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente in

contrasto con i principi e criteri direttivi dettati dalla legge di

delega 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità

europee, legge comunitaria 1993), sulla cui base (a seguito della

sostituzione del termine originario della delega, disposta dall'art.

6, comma 1, della legge n. 52 del 1996) è stato emanato il d.lgs.

n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76 della

Costituzione, sotto un duplice profilo;

che, in primo luogo, sarebbe violato l'art. 2, comma 1, lettera d

primo periodo, della legge di delega, secondo cui "salva

l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per

assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti

legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le

infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi", in quanto,

dovendosi fare salve le norme penali previgenti, e prevedere nuove

sanzioni amministrative o penali solo "ove necessario", il decreto

legislativo non avrebbe potuto degradare ad illecito amministrativo

un comportamento già penalmente sanzionato;

che ad avviso del giudice a quo sarebbe, in secondo luogo,

violato il criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d,

secondo periodo, della legge di delega, a tenore del quale le

sanzioni penali, entro limiti quantitativi fissati, "saranno previste

solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo

interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli

tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ",

criterio in base al quale dovrebbe ritenersi riservata alla sanzione

penale la materia delle violazioni, come quella in discussione, che

espongono a pericolo l'interesse ambientale, in quanto la mancata

comunicazione dei dati relativi ai rifiuti potrebbe impedire le

prescritte verifiche circa la gestione dei rifiuti stessi e quindi la

messa in atto degli strumenti di tutela;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque infondata.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 456 del 1998,

successiva all'ordinanza di rimessione introduttiva del presente

giudizio, ha dichiarato non fondata una identica questione, sollevata

in riferimento allo stesso parametro e sotto gli stessi profili;

che, in particolare, la Corte ha ritenuto che l'art. 2, lettera d

della legge di delega non precludeva al legislatore delegato di

rivedere anche l'impianto sanzionatorio nella materia, oggetto, sulla

base della stessa delega, di una nuova compiuta disciplina, restando

entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera d terza

proposizione, della medesima legge n. 146 del 1994; e che il

riferimento agli interessi "del tipo di quelli tutelati dagli

articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" si configura

come un limite alla facoltà del legislatore delegato di stabilire

nuove sanzioni penali, più che come una direttiva che lo vincolasse

a prevedere comunque siffatte sanzioni, onde il legislatore delegato

poteva scegliere, in base ad un apprezzamento largamente

discrezionale, se ricorrere alle sanzioni penali che non

costituiscono l'unico strumento di tutela degli interessi ambientali

o a quelle amministrative in relazione alle violazioni in esame;

che l'odierna ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi

né comunque tali da indurre la Corte a rivedere le proprie

determinazioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE

sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre

1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 5 febbraio 1997, n.

22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di

rifiuti di imballaggio), sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d della legge

22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge

comunitaria 1993), dal pretore di Ancona, sezione distaccata di

Senigallia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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