Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e

2, e 56, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE

sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1997 dal

pretore di Roma, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 3 luglio 1997, pervenuta a

questa Corte il 18 settembre 2000, il pretore di Roma ha sollevato,

in riferimento agli artt. 76, 77 e 9, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c) del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE

sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

che il remittente osserva che le norme che prevedevano i

reati contravvenzionali per i quali si procede - concernenti l'omessa

comunicazione nei termini della quantità e qualità dei rifiuti

prodotti e smaltiti nel 1993, e la omessa tenuta dei registri di

carico e scarico relativi alla produzione di rifiuti speciali e

tossico-nocivi - vale a dire gli artt. 3, commi 3 e 5, e 9-octies del

decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 (convertito, con

modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475), sono state

abrogate dall'art. 56 del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre

l'art. 52 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997 punisce oggi quei

comportamenti omissivi con una sanzione amministrativa pecuniaria;

che tale sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente

in contrasto, in primo luogo, con i principi e criteri direttivi

dettati dalla legge di delega 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni

per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle comunità europee legge comunitaria 1993), sulla cui base (a

seguito della sostituzione del termine originario della delega,

disposta dall'art. 6, comma 1, della legge n. 52 del 1996) è stato

emanato il d.lgs. n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76

della Costituzione, sia perché la norma di delega, prevedendo che

fosse fatta "salva l'applicazione delle norme penali vigenti", e

stabilendo che solo "ove sia necessario", cioè in situazione di

vuoto normativo, fossero previste nuove sanzioni amministrative e

penali, avrebbe vietato di degradare ad illeciti amministrativi

comportamenti già penalmente sanzionati; sia perché l'interesse

alla tutela dell'ambiente, a presidio del quale sono dettate le norme

in questione, rientrando nell'ambito degli interessi generali

dell'ordinamento interno "del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34

e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689", per i quali la citata

norma di delega prevede l'impiego di sanzioni penali, a sua volta

precluderebbe la depenalizzazione delle fattispecie considerate,

impedendo modifiche del quadro sanzionatorio per condotte

riconducibili alla medesima ratio di altre relative a materie

"vicine", non interessate dalla delega;

che la disposta depenalizzazione contrasterebbe inoltre con

l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, giacché sarebbe leso il

bene della protezione dell'ambiente;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

e comunque infondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 456 del 1998 e con

ordinanze n. 193 e n. 267 del 1999, successive all'ordinanza di

rimessione introduttiva del presente giudizio, ha già esaminato

identiche questioni, sollevate in riferimento agli stessi parametri e

sotto i medesimi profili, dichiarandole non fondate e

manifestamenteinfondate;

che, in particolare, la Corte ha ritenuto che l'art. 2,

lettera d) della legge di delega non precludeva al legislatore

delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio nella materia,

oggetto, sulla base della stessa delega, di una nuova compiuta

disciplina, restando entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 1,

lettera d) terza proposizione, della medesima legge n. 146 del 1994;

e che il riferimento agli interessi "del tipo di quelli tutelati

dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" si

configura come un limite alla facoltà del legislatore delegato di

stabilire nuove sanzioni penali, più che come una direttiva che lo

vincolasse a prevedere comunque siffatte sanzioni, sicché il

legislatore delegato poteva scegliere, in base ad un apprezzamento

largamente discrezionale, se ricorrere alle sanzioni penali - che non

costituiscono l'unico strumento di tutela degli interessi

ambientali - o a quelle amministrative in relazione alle violazioni

in esame, non potendosi d'altra parte meccanicamente ricavare dal

tipo di sanzione l'esistenza di un diverso livello di protezione

dell'ambiente, anche tenuto conto che la scelta delle sanzioni è

legata essenzialmente ad una valutazione, ampiamente discrezionale,

di efficacia e di proporzionalità delle medesime;

che, quanto alla denunciata violazione dell'art. 9, secondo

comma, della Costituzione, la Corte ha affermato che non è possibile

invocare la protezione costituzionale dell'interesse alla tutela

dell'ambiente, in assenza di obblighi di penalizzazione ricavabili

dalla Costituzione, come fondamento per l'estensione della sanzione

penale a condotte che il legislatore, unico abilitato a individuare i

reati e le pene, non abbia ritenuto di sottoporre a tale sanzione

(ordinanza n. 267 del 1999);

che l'odierna ordinanza di rimessione non prospetta argomenti

nuovi rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte, sicché la

questione appare manifestamente infondata sotto ogni profilo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma

1, lettera c) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui

rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 9,

secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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