Per ottenere una AIC il richiedente presenta una domanda all'AIFA, ad eccezione dei casi disciplinati dal regolamento (CE) n. 726/2004. Una AIC puo' essere rilasciata esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario. La domanda contiene le informazioni e documentazioni sotto elencate le quali sono presentate conformemente all'allegato 1 al presente decreto, di seguito indicato come «allegato tecnico sulla domanda di AIC»:

  • a)nome o ragione sociale e domicilio o sede legale del richiedente e del produttore, se diverso dal primo; in caso di coproduzione, dovranno essere specificate, oltre alle sedi degli stabilimenti, italiani o esteri, le fasi di produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno di essi;
  • b)denominazione del medicinale;
  • c)composizione qualitativa e quantitativa del medicinale riferita a tutti i componenti riportati utilizzando la denominazione comune;
  • d)valutazione dei rischi che il medicinale puo' comportare per l'ambiente. Tale impatto deve essere studiato e devono essere previste, caso per caso, misure specifiche per limitarlo;
  • e)descrizione del metodo di fabbricazione;
  • f)indicazioni terapeutiche, controindicazioni e reazioni avverse;
  • g)posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e durata presunta di stabilita';
  • h)motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale, per la sua somministrazione ai pazienti e per l'eliminazione dei residui, unitamente all'indicazione dei rischi potenziali che il medicinale presenta per l'ambiente;
  • i)descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore;
  • i-bis)una dichiarazione sottoscritta del produttore del medicinale di aver verificato il rispetto, da parte del produttore della sostanza attiva, dei principi e degli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione eseguendo delle verifiche, conformemente all'articolo 51, comma 1, lettera e). La dichiarazione sottoscritta contiene il riferimento alla data della verifica e l'esito della verifica a conferma che la produzione e' conforme ai principi e agli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione;
  • l)risultati:
  • l)delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche);
  • 2)delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche);
  • 3)delle sperimentazioni cliniche;
  • m)descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione dei rischi che sara' realizzato dal richiedente;
  • n)una dichiarazione che certifica che tutte le sperimentazioni cliniche eseguite al di fuori dell'Unione europea sono conformi ai requisiti etici contenuti nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
  • o)un riassunto delle caratteristiche del prodotto redatto a norma dell'articolo 14, un modello dell'imballaggio esterno, con le indicazioni di cui all'articolo 73, e del confezionamento primario del medicinale, con le indicazioni di cui all'articolo 74, nonche' il foglio illustrativo conforme all'articolo 77;
  • p)un idoneo documento dal quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio Paese l'autorizzazione a produrre medicinali;
  • q)copia di ogni AIC relativa al medicinale in domanda, ottenuta in un altro Stato membro della Comunita' europea o in un Paese terzo unitamente all'elenco degli Stati membri della Comunita' europea, ove e' in corso l'esame di una corrispondente domanda, ed alla copia del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, gia' approvati dallo Stato membro o solo proposti dal richiedente, nonche' copia della documentazione dettagliata recante i motivi di eventuali dinieghi dell'autorizzazione, sia nella Comunita' europea che in un Paese terzo;
  • r)copia dell'assegnazione al medicinale della qualifica di medicinale orfano a norma del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani, unitamente a copia del relativo parere dell'EMEA;
  • s)certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e dei mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse, che si sospetta si siano verificate nella Comunita' europea o in un Paese terzo. Le informazioni di cui alla lettera q) del comma 3 sono aggiornate ogniqualvolta intervengono modifiche nella documentazione o nelle situazioni di diritto e di fatto richiamate nella lettera medesima. I documenti e le informazioni relativi ai risultati delle prove farmaceutiche e precliniche e delle sperimentazioni cliniche, di cui al comma 3, lettera l), sono accompagnati da riassunti dettagliati ai sensi dell'articolo 15. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'allegato tecnico sulla domanda di AIC possono essere modificate e integrate con decreto del Ministro della salute, in conformita' alle direttive e alle raccomandazioni della Comunita' europea.

Testo vigente dal 8 marzo 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 151/2014

    Questione inammissibile
    29 maggio 2014

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, del d.l. 21 ottobre 1996, n. 536 (convertito dall'art. 1 della l. 23 dicembre 1996, n. 648) e 8 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 119, commi primo e quarto, Cost. in quanto, rispettivamente, prevedono che, qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco; e disciplinano la procedura e le condizioni di richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci (AIC). Infatti, le disposizioni censurate non possono trovare diretta applicazione nel giudizio principale poiché quest'ultimo concerne l'erogazione di farmaci a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate e previste dall'AIC (c.d. uso off-label ), mentre il censurato art. 8 riguarda la procedura ed i contenuti della domanda di autorizzazione di immissione in commercio dei farmaci per specifiche indicazioni terapeutiche (c.d. uso on label ). La questione è inammissibile anche se circoscritta al citato art. 1, comma 4, che, pur disciplinando l'erogazione a carico del SSN dei medicinali destinati ad un uso off-label , radica in capo all'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) - succeduta alla Commissione unica del farmaco - il potere decisionale di inserimento dei medicinali off-label nella lista prevista dalla legge n. 648 del 1996. Da un eventuale accoglimento della questione non potrebbe, comunque, discendere l'attribuzione alla Regione del potere di deliberare l'uso di un medicinale off-label , ponendo l'erogazione a carico del Servizio sanitario regionale. - Sull'irrilevanza dello ius superveniens nel giudizio principale, atteso che, secondo il principio tempus regit actum , il giudice rimettente è tenuto a valutare la legittimità del provvedimento impugnato con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, v., ex plurimis, le sentenze nn. 117/2012 e 90/2013. - Sull'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, v. le citate sentenze nn. 93/2014, 98/2014. - Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l.r. Emilia Romagna n. 24/2009, in quanto riconosceva alla Regione il potere di prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale, l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio, v. la citata sentenza n. 8/2011.

    Art. 1 Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996 · Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 · Art. 8 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ((...)) · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2006 al 8 marzo 2014. 1 parola tolta, 73 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: i-bis) una dichiarazione sottoscritta del produttore del medicinale di aver verificato il rispetto, da parte del produttore della sostanza attiva, dei principi e degli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione eseguendo delle verifiche, conformemente all'articolo 51, comma 1, lettera e). La dichiarazione sottoscritta contiene il riferimento alla data della verifica e l'esito della verifica a conferma che la produzione e' conforme ai principi e agli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione;

tolto: 1aggiunto: l) delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche);

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari