Art. 74 — Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni
I confezionamenti primari diversi da quelli previsti ai commi 2 e 3 recano le indicazioni di cui all'articolo 73. Purche' contenuti in un imballaggio esterno conforme a quanto prescritto dagli articoli 73 e 79, i confezionamenti primari che si presentano sotto forma di blister, possono limitarsi a recare le indicazioni seguenti:
- a)la denominazione del medicinale a norma dell'articolo 73, lettera a);
- b)il nome del titolare dell'AIC;
- c)il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri;
- d)il numero del lotto di produzione. I confezionamenti primari di piccole dimensioni, sui quali e' impossibile menzionare le informazioni di cui agli articoli 73 e 79, recano almeno le indicazioni seguenti:
- a)la denominazione del medicinale, a norma dell'articolo 73, lettera a), e, se necessario, la via di somministrazione;
- b)la modalita' di somministrazione;
- c)il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri;
- d)il numero del lotto di produzione;
- e)il contenuto in peso, in volume o in unita' posologiche.
Testo vigente dal 21 giugno 2006
