Art. 11 — Dichiarazione di conformità dei sottosistemi
I sottosistemi indicati all'allegato I sono considerati conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui all'articolo 5, comma 1, se muniti della dichiarazione «CE» di conformita' prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica prevista al comma 3. Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante o, in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il sottosistema, l'organismo notificato di cui all'articolo 15 effettua la procedura di esame «CE» del sottosistema di cui all'allegato VII. L'organismo notificato rilascia l'attestato di esame «CE» ai sensi dell'allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche del sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformita' dei componenti di sicurezza, nonche' gli elementi relativi alle condizioni, ai limiti di esercizio e alle istruzioni di manutenzione. Il costruttore o il suo rappresentante o chi immette sul mercato il sottosistema redige la dichiarazione «CE» di conformita' di cui all'allegato VI sulla base dell'attestato dell'esame «CE» rilasciato dall'organismo notificato ai sensi del comma 3.
Testo vigente dal 9 agosto 2003
