Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di cui al Capo V. A tal fine, incarica uno o piu' organismi di valutazione della conformita' di avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato IV. Nella dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema, il richiedente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che il sottosistema interessato, progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, e' stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica e soddisfa i requisiti richiesti dalla pertinente normativa dell'Unione europea e nazionale. Per le norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria quali i settori della sicurezza elettrica, dell'ingegneria civile, dell'edilizia, della sanita' e in materia di protezione antincendio, il sottosistema e' corredato di tutte le certificazioni e autorizzazioni previste in detta normativa, che sono allegate alla dichiarazione stessa. La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento sono datati e firmati dal richiedente. L'attivita' dell'organismo notificato incaricato della verifica «CE» di un sottosistema inizia nella fase di progettazione e si estende a tutto il periodo di costruzione fino alla fase di approvazione, precedente l'immissione sul mercato o la messa in servizio del sottosistema. In conformita' alla STI pertinente, esso deve comprendere anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui e' integrato. La dichiarazione «CE» di verifica e' accompagnata dalla documentazione tecnica contenente gli elementi relativi alle caratteristiche del sottosistema nonche', ove applicabile, gli elementi che certificano la conformita' dei componenti di interoperabilita'. Essa contiene anche tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti d'uso, e alle istruzioni riguardanti il servizio, la sorveglianza continua o periodica e la manutenzione. Nel caso di rinnovo o ristrutturazione di un sottosistema che determini una modifica della documentazione tecnica e che ha impatto sulle procedure di verifica gia' svolte, il richiedente valuta la necessita' di redigere una nuova dichiarazione «CE» di verifica. L'organismo notificato puo' rilasciare dichiarazioni intermedie di verifica che riguardano determinate fasi delle procedure di verifica o determinate parti del sottosistema. Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo notificato puo' rilasciare certificati di verifica per uno o piu' sottosistemi o determinate loro parti. L'Autorita' di notifica di cui all'articolo 27 designa con decreto gli organismi incaricati di espletare la procedura di verifica per quanto riguarda le norme nazionali. Tali organismi sono responsabili per i compiti agli stessi attribuiti. Fatto salvo l'articolo 30, l'Autorita' di notifica puo' nominare un organismo notificato come organismo designato; in tal caso l'intero processo puo' essere svolto da un unico organismo di valutazione della conformita'.

Testo vigente dal 25 giugno 2019

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