Art. 22 — Disposizioni finanziarie
Alla procedura di valutazione della conformita' del componente di sicurezza di cui all'articolo 9, a quella di esame «CE» dei sottosistemi di cui all'articolo 11, alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati di cui all'articolo 15 ed al rinnovo della stessa ai sensi dell'art. 19, alla vigilanza sugli organismi prevista dall'articolo 16, nonche' all'effettuazione dei controlli sui componenti di sicurezza e sui sottosistemi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.
Testo vigente dal 9 agosto 2003
