Art. 20 — Immissione sul mercato di sottosistemi mobili
Il richiedente immette sul mercato sottosistemi mobili soltanto se sono progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali e provvede, in particolare, all'ottenimento della pertinente dichiarazione di verifica di cui all'articolo 15.
Testo vigente dal 25 giugno 2019
