Dichiarazione di conformita' e marcatura «CE» dei componenti di sicurezza I componenti di sicurezza indicati nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, se sono muniti della marcatura «CE» di conformita' di cui all'articolo 20 e della dichiarazione «CE» di conformita' di cui all'allegato IV. Prima di essere immesso sul mercato, il costruttore o il suo rappresentante deve sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformita' ai sensi dell'allegato V, apporre sul componente di sicurezza la marcatura «CE» di conformita' di cui all'articolo 20 e redigere la dichiarazione «CE» di conformita' ai sensi dell'allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella decisione 93/465/CEE. La procedura di valutazione della conformita' di un componente di sicurezza e' svolta su richiesta del costruttore o del suo rappresentante dall'organismo notificato di cui all'articolo 15. Se disposizioni comunitarie o nazionali di recepimento di direttive comunitarie prevedono l'apposizione al componente di sicurezza della marcatura «CE» di conformita' per aspetti diversi da quelli previsti dal presente decreto, l'apposizione della medesima al componente di sicurezza ai sensi del presente decreto indica che lo stesso e' anche conforme alle suddette disposizioni. Qualora il costruttore o il suo rappresentante non vi abbiano provveduto, agli obblighi previsti dai commi 2 e 3 e' tenuto chiunque immette sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi e' tenuto chiunque costruisce i componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.

Testo vigente dal 9 agosto 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210~art9 · fonte del testo

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