Art. 10 — Immissione sul mercato dei sottosistemi
Fatto salvo l'articolo 11, i sottosistemi di cui all'allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1. I sottosistemi di cui all'allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
Testo vigente dal 9 agosto 2003
