Art. 2 — Sanzioni amministrative
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», e' punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione «CE» di conformita' e' punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indebitamente appone sui componenti di sicurezza la marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura e' punito con la sanzione amministrativa da 4.000 a 14.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilita' o la leggibilita' della marcatura «CE» e' punito con la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. Chiunque, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende disponibile, a richiesta dell'organo di vigilanza dell'amministrazione competente, e' punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
Testo vigente dal 9 agosto 2003
