Art. 5 — Conformità ai requisiti
Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonche' i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II. E' consentita l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in vista del loro impiego, o la costruzione e la messa in servizio degli impianti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. Sono fatte salve le disposizioni che prescrivono l'adozione di determinati requisiti ritenuti necessari per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, durante l'uso degli impianti, purche' gli impianti rispondano, comunque, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al presente decreto.
Testo vigente dal 9 agosto 2003
