Art. 74 — Modifiche all'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

[1]All'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1:
  • 1)dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) «amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;";
  • 2)dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti: "t-bis) «persone con disabilita'»: le persone di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • t-ter)«persone svantaggiate»: le persone di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.";
  • b)all'articolo 2, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) «contratto di disponibilita'», il contratto con il quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o rifunzionalizzare e a concedere in godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto puo' prevedere il trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilita' l'amministrazione puo' fare ricorso a fondi comuni di investimento o societa' immobiliari e puo' prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di immobili in tali fondi o in tali societa', a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;" c)

[2]all'articolo 3, comma 1:

  • 1)alla lettera q), dopo le parole: «che permettono» sono inserite le seguenti: «la produzione,» e dopo le parole: «del ciclo di vita» sono inserite le seguenti: «di un'opera immobiliare o infrastrutturale»;
  • 2)dopo la lettera q), sono inserite le seguenti: «q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione e' regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilita' e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilita' del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilita' nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprieta' intellettuale;
  • q-ter)«coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;
  • q-quater)«gestore dei processi digitali», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;
  • q-quinquies)«contenitore informativo», insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;
  • q-sexies)«modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;
  • q-septies)«livelli di fabbisogno informativo», quadro di riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;";
  • 3)alla lettera u), le parole: «funzionalmente autonomo» sono soppresse e sono inserite, in fine, le seguenti: «, purche' inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome».

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209~art74 · fonte del testo

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