L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero ((, attraverso i propri organi territoriali)), il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna. I comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero ((, attraverso i propri organi territoriali)) l'autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'((articolo 5)), comma 1, lettera f). ((I programmi televisivi diffusi sono limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacita' trasmissiva.))

Testo vigente dal 2 maggio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2021 al 2 maggio 2024. 1 parola tolta, 32 parole aggiunte.

… televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, aggiunto: attraverso i propri organi territoriali, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve … locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministeroaggiunto: , attraverso i propri organi territoriali l'autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo tolto: 7 aggiunto: 5, comma 1, lettera f)aggiunto: . I programmi televisivi diffusi sono limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacita' trasmissiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208~art27 · fonte del testo