La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, ((purche' operanti in aree tecniche diverse)), e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 o da singole emittenti o singoli fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, sulla base di preventive intese. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati e' consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili ((di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 3)). Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici ((...))) che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale. L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea ((e per il tempo massimo indicato al comma 3)) comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

Testo vigente dal 2 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 2 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2021 al 2 maggio 2024. 21 parole tolte, 17 parole aggiunte.

La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, tolto: anche operanti nello stesso bacino di utenza aggiunto: purche' operanti in aree tecniche diverse, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla … il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo tolto: 7 aggiunto: 5, comma 1, lettera tolto: i aggiunto: g), numero 3. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, … interconnesse. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonicitolto: ,aggiunto: ...) che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale. … o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea tolto: per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale aggiunto: e per il tempo massimo indicato al comma 3 comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208~art26 · fonte del testo

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