Art. 13-bis — Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri
L'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorita'. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorita'.
Testo vigente dal 2 maggio 2024
