La pubblicita' televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorita'. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, fatta eccezione per il caso in cui siano inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni. La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, e dei diritti dei titolari. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La pubblicita' televisiva e le televendite non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purche' la durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicita' televisiva e le televendite relative al gioco d'azzardo sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle emittenti televisive che operano in ambito locale e le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, sono consentite, durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse. Per le opere di durata programmata non inferiore a centodieci minuti, sono consentite tre interruzioni pubblicitarie, piu' una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai centodieci minuti. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, calcolato al lordo della pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175. La pubblicita' televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

  • a)non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
  • b)non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
  • c)non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
  • d)non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
  • e)non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in una luce negativa l'astinenza dall'uso di alcol o la sobrieta';
  • f)non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita' positiva delle bevande. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 27, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche ((e dai fornitori di servizi di media radiofonici)).

Testo vigente dal 2 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 2 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2021 al 2 maggio 2024. 8 parole aggiunte.

… presente articolo si applicano altresi' alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche aggiunto: e dai fornitori di servizi di media radiofonici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208~art44 · fonte del testo

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