L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti. Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. I requisiti cui l'autorizzazione e' subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'articolo 39. Si applica, altresi', per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'articolo 41, ad eccezione del terzo comma. Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi. L'autorizzazione e' revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali. Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 46 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata.

Testo vigente dal 17 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art43 · fonte del testo

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