Art. 5 — Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza

La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

  • a)promozione della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni di significativo potere fissati nel presente decreto, e assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
  • b)previsione di diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione generale per le attivita' di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
  • c)previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b), nonche' previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi;
  • d)previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri ((...));
  • e)obbligo per gli operatori di rete:
  • 1)((di rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della riconducibilita' o meno a societa' collegate o controllate;)) 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall'Autorita' con proprio regolamento;
  • 3)di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute ((dai fornitori di servizi di media radiofonici o audiovisivi anche a richiesta, che non siano riconducibili a societa' collegate o controllate)), anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a societa' ((collegate o controllate)), esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
  • 4)per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici ((,)) in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, nel rispetto dei diritti di esclusiva, delle norme in tema di diritto d'autore e della libera negoziazione tra le parti;
  • 5)con esclusione dei soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti in almeno due settori dei servizi di media audiovisivi, della emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: 5.1) ((...)) il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche fornitore di servizi, ((adotti)) un sistema di contabilita' separata per ciascuna autorizzazione; 5.2) ((...)) ((il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o di servizi di media audiovisivi a richiesta)) che sia anche operatore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, ((e' tenuto alla)) separazione societaria;
  • f)e' fatto salvo il diritto dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
  • g)resta fermo l'obbligo, per le emittenti radiofoniche, per fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:
  • 1)la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiofoniche locali nonche' l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
  • 2)quanto previsto dall'articolo 59 per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
  • 3)la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
  • h)previsione di specifiche forme di tutela dei servizi di media in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  • a)esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, ha la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
  • b)sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
  • 1)la trasmissione degli utili e delle perdite;
  • 2)il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
  • 3)l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
  • 4)l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
  • c)esistenza dell'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. L'autorizzazione generale di cui al comma 1, lettera b), non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, da conferire con distinto provvedimento. L'autorizzazione all'attivita' di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici non puo' essere rilasciata a societa' che non hanno per oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. Fatto salvo quanto previsto per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le societa' a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di servizi di media anche a richiesta o radiofonici.

Testo vigente dal 2 maggio 2024

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 2 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2021 al 2 maggio 2024. 93 parole tolte, 62 parole aggiunte in 6 capoversi.

… ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestritolto: , stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito localeaggiunto: ...;

1) di tolto: non effettuare discriminazioni nei confronti aggiunto: rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di servizi di media tolto: audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a questi le stesse piattaforme e informazioni tecniche messe a disposizione aggiunto: radiofonici o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, tolto: anche a richiesta, o radiofonici riconducibili aggiunto: senza effettuare discriminazioni in ragione della riconducibilita' o meno a societa' collegate tolto: e controllate;

aggiunto: o controllate; 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia …

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute tolto: dalle emittenti aggiunto: dai fornitori di servizi di media radiofonici o audiovisivi anche a richiesta, che non siano riconducibili a societa' collegate o controllate, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a societa' collegate tolto: e aggiunto: o controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

4) per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofoniciaggiunto: , in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche …

… la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: 5.1) tolto: peraggiunto: ... il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche fornitore di servizi, tolto: di adottare aggiunto: adotti un sistema di contabilita' separata per ciascuna autorizzazione; 5.2) tolto: peraggiunto: ... il fornitore di servizi di media audiovisivitolto: , anche a richiesta, o radiofonici aggiunto: o radiofonici, o di servizi di media audiovisivi a richiesta che sia anche operatore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, tolto: di tenere la aggiunto: e' tenuto alla separazione societaria;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208~art5 · fonte del testo

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