Attivita' di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso ((condizionato)) L'attivita' di fornitore di servizi interattivi associati e l'attivita' di fornitore di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale, via satellite o su altre piattaforme, ((e' soggetta)) ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 73 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui all'art. 73 Codice delle comunicazioni elettroniche. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 2 maggio 2024
