Art. 16 — Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento

Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorita' competente di cui all'articolo 5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorita' ((puo' indire)) una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:

  • a)delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
  • b)del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
  • c)del Ministero degli affari esteri. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente ((con proprio provvedimento)), da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. ((Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.)). Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi. Nei casi di cui all'articolo 22, il ((provvedimento)) stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, individuano le modalita' procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita' interessate. Le autorita' di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo. Se l'esercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

Testo vigente dal 10 febbraio 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 23859/2025

    26 agosto 2025

    La domanda di risarcimento del danno da tardivo riconoscimento, da parte della P.A., di una qualifica professionale conseguita all'estero compete alla giurisdizione amministrativa, risolvendosi nella contestazione circa il cattivo esercizio di un pubblico potere in materia nella quale non viene in rilievo un'attività vincolata. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla domanda proposta da un'insegnante rumena in relazione al tardivo riconoscimento del proprio titolo di studio, conseguito in Romania, sul presupposto che l'attività della P.A. non fosse vincolata, essendosi legittimamente avvalso il Ministero dell'Istruzione della facoltà di subordinare il suddetto riconoscimento, alternativamente, allo svolgimento di un tirocinio o di una prova attitudinale).

    Art. 16 · Art. 7 c.p.a.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 29 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 10 febbraio 2016. 13 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

… dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorita' tolto: indice aggiunto: puo' indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, …

… I, II, III, IV, V, VI e VII. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente con tolto: decreto motivato aggiunto: proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il tolto: decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana aggiunto: provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi. Nei casi di cui all'articolo 22, il tolto: decreto aggiunto: provvedimento stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art16 · fonte del testo

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