Art. 5-sexies — Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea

Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attivita'. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non piu' richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorita' competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento. Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorita' competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonche' degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare:

  • a)l'identita' del professionista;
  • b)la professione interessata;
  • c)le informazioni riguardanti l'autorita' nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;
  • d)l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto;
  • e)il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI e' limitato alle autorita' competenti in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. Le autorita' competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera e' stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorita' competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identita' valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorita' competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare e' informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorita' competenti, in qualita' di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorita' competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4,comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea e' considerata un'autorita' di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati. Fatto salvo il comma 3, le Autorita' competenti prevedono la possibilita' per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorita' pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticita' e la validita' di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

Testo vigente dal 10 febbraio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art5sexies · fonte del testo

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